IL RETTORE
  Veduto  lo  statuto  vigente  dell'Universita', approvato con regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;
  Veduta  la  deliberazione  adottata  in  data  25  novembre   1993,
approvata  dal  senato  accademico e dal consiglio di amministrazione
nelle riunioni del 16 dicembre 1993, con la quale il consiglio  della
facolta'  di  lingue  e letterature straniere ha proposto la modifica
del vigente statuto dell'Universita' con  l'istituzione,  nell'ambito
della  predetta facolta', del corso di laurea in lingue e letterature
orientali;
  Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto del
corso  di  laurea   in   lingue   e   letterature   orientali   siano
particolarmente meritevoli di accoglimento;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sulla istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382;
  Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Veduto il parere  positivo  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale  nell'adunanza  del 18 novembre 1994, trasmesso con lettera
ministeriale prot. n. 2955 del 13 aprile 1995;
                              Decreta:
  Lo  statuto  della  libera  Universita'  degli  studi  di   Urbino,
approvato  con  regio  decreto  8 febbraio 1925, n. 230, e successive
modificazioni,  viene  ulteriormente  modificato  con  l'inserimento,
nell'ambito  della  facolta'  di  lingue e letterature straniere, del
corso di laurea in lingue e  letterature  orientali  e  del  relativo
ordinamento didattico cosi' come sotto specificato:
             FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
          Corso di laurea in lingue e letterature orientali
  Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.
  Durata del corso di studi: quattro anni.
  Il  corso  di  laurea  in lingue e letterature orientali prevede la
specializzazione dello studente in una lingua e letteratura orientale
moderna (seguita per un quadriennio) e in una seconda lingua (seguita
per un triennio). Questa seconda lingua puo' essere scelta fra quelle
occidentali moderne.
  Ogni esame della lingua  e  letteratura  straniera  quadriennale  e
triennale si articola in una prova scritta e in una prova orale.
  Per  accedere all'esame di laurea, che prevede la discussione di un
elaborato scritto nella disciplina prescelta  come  quadriennale,  lo
studente dovra' avere sostenuto e superato diciannove esami.
  Oltre  agli  esami  delle  due  lingue  scelte  come quadriennale e
triennale, lo studente dovra' obbligatoriamente sostenere:
   sette esami delle discipline caratterizzanti la sezione prescelta,
secondo le modalita' indicate;
   un esame di glottologia o linguistica generale;
   un esame di etnologia;
   oltre a tre esami scelti liberamente tra  gli  insegnamenti  della
sezione e tra gli insegnamenti comuni del corso di laurea.
  Il  corso  di laurea in lingue e letterature orientali ha indirizzo
storico-letterario e comprende due sezioni:
    a) Estremo Oriente;
    b) Vicino e Medio Oriente.
   a) La sezione Estremo  Oriente  prevede  i  seguenti  insegnamenti
caratterizzanti:
   lingua e letteratura quadriennale (cinese o giapponese);
   lingua e letteratura triennale;
   due  esami  nelle  discipline  di  "storia e civilta' dell'Estremo
Oriente" o "storia dell'Asia centrale";
   due esami nelle discipline di sinologia;
   un esame di  "religioni  e  filosofie  dell'India  e  dell'Estremo
Oriente";
   un  esame di "storia dell'arte dell'Asia orientale" o "archeologia
del Vicino Oriente";
   un esame di "geografia regionale".
   b)  La  sezione  Vicino  e  Medio  Oriente  prevede   i   seguenti
insegnamenti caratterizzanti:
   lingua  e  letteratura  quadriennale  (araba  o  turca o ebraica o
persiana o hindi o lingua e letteratura urdu e  letteratura  persiana
dell'India);
   lingua e letteratura triennale;
   due  esami  nella  discipina  "storia  politica  e istituzioni del
Vicino Oriente";
   due  esami  nelle  discipline   di   "islamistica",   "indologia",
"semitistica",  "filologia  iranica"  (a  seconda della lingua scelta
come quadriennale);
   un esame di  "storia  dell'arte  dell'India  e  Asia  centrale"  o
"storia  dell'arte  islamica"  (a  seconda  della  lingua scelta come
quadriennale);
   un esame di  "religioni  e  filosofie  dell'India  e  dell'Estremo
Oriente" o "storia delle religioni dell'Iran e Asia centrale";
   un  esame  di  "geografia  regionale" o di "geografia del Vicino e
Medio Estremo Oriente".
  Costituiscono inoltre insegnamenti comuni del corso di laurea:
   antropologia culturale;
   caucasologia;
   dialetti arabi;
   didattica generale delle lingue straniere moderne;
   estetica;
   etnolinguistica;
   filologia cinese;
   filologia giapponese;
   filologia turca;
   filosofia del linguaggio;
   filosofia islamica;
   fonetica e fonologia;
   geografia;
   geografia politica ed economica;
   glottologia;
   letteratura araba moderna e contemporanea;
   letteratura cinese moderna e contemporanea;
   letteratura dei Paesi di lingua inglese;
   letteratura giapponese moderna e contemporanea;
   letteratura greca;
   letteratura latina medioevale;
   letteratura persiana moderna e contemporanea;
   letteratura turca moderna e contemporanea;
   letterature comparate;
   letterature francofone;
   lingua e letteratura afgana;
   lingua e letteratura albanese;
   lingua e letteratura armena;
   lingua e letteratura coreana;
   lingua e letteratura francese;
   lingua e letteratura georgiana;
   lingua e letteratura indonesiana;
   lingua e letteratura inglese;
   lingua e letteratura italiana;
   lingua e letteratura latina;
   lingua e letteratura neo-greca;
   lingua e letteratura portoghese;
   lingua e letteratura romena;
   lingua e letteratura russa;
   lingua e letteratura sanscrita;
   lingua e letteratura spagnola;
   lingua e letteratura tamil;
   lingua e letteratura tedesca;
   lingua e letteratura thai;
   lingua e letteratura vietnamita;
   lingua italiana per stranieri;
   lingue e letterature arie moderne dell'India;
   lingue e letterature del Pakistan;
   lingue semitiche comparate;
   linguistica applicata;
   linguistica cinese;
   linguistica del testo;
   linguistica generale;
   linguistica indiana;
   linguistica iranica;
   pedagogia;
   psicolinguistica;
   psicologia;
   semantica e lessicologia;
   sociolinguistica;
   sociologia della cultura;
   storia comparata delle lingue indo-iraniche;
   storia contemporanea;
   storia contemporanea dei Paesi arabi;
   storia dei Paesi arabi;
   storia dei Paesi islamici;
   storia del Giappone contemporaneo;
   storia del teatro;
   storia del Vietnam;
   storia dell'arte medioevale e moderna;
   storia dell'India;
   storia della Cina;
   storia della filosofia;
   storia della filosofia araba;
   storia della filosofia orientale;
   storia della lingua araba;
   storia della musica;
   storia delle religioni;
   storia delle tradizioni popolari;
   storia e civilta' dei Paesi arabi;
   storia medioevale;
   storia moderna;
   teoria della letteratura;
   teoria e storia della traduzione;
   tibetologia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 19 aprile 1995
                                                       Il rettore: BO